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Sostituzione dei paraurti con altri non originali

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L’applicazione di parti aggiunte alla scocca come paraurti rinforzati con o senza argano motore, mascherine bullonate ecc. deve essere approvata dal competente UMC in quanto esse influiscono su elementi soggetti al controllo in sede di omologazione del tipo di veicolo relativamente a dimensioni di ingombro, sicurezza passiva, campo di visibilità dei dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione, sporgenze esterne ecc.

Pertanto la sostituzione di accessori come i paraurti sono consentite solamente a condizione che gli stessi siano stati previsti come opzionali in sede di omologazione. L’aggiornamento della carta di circolazione può essere seguito presso gli UMC a richiesta dell’utenza e previa presentazione di apposita istanza di collaudo (tariffa 3.1) unitamente a dichiarazione di nulla osta rilasciato dal costruttore del veicolo o da officina ove sia individuata l’omologazione di riferimento del veicolo allestito fin dall’origine con il paraurti e recante il disegno del paraurti.

A determinate condizioni è ammessa l’installazione di sistemi di protezione frontale (strutture aggiunte al paraurti originale che hanno lo scopo di proteggere la superficie esterna del veicolo).

Sostituzione dei paraurti con altri non originali

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