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Sostituzione dei dispositivi silenziatori

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È ammessa la sostituzione del dispositivo silenziatore installato fin dall’origine:

– con uno di tipo identico a quello installato dalla casa costruttrice (il tipo di silenziatore non è indicato salvo casi particolari nel documento di circolazione), oppure

– con altro omologato in base alle norme della UE (recante il marchio del fabbricante del dispositivo o un logo dello stesso ed il marchio internazionale di omologazione) A condizione che sia destinato al medesimo tipo di veicolo e sia rispettato il valore del livello massimo delle emissioni sonore indicato sulla carta di circolazione del veicolo.

In entrambi i casi non occorre sottoporre il veicolo a visita e prova presso l’UMC: trattasi di dispositivo soggetto ad usura che può essere sostituito più volte durante la vita del veicolo.

NON sono ammesse invece modifiche del sistema di scarico (circostanza diversa dalla sostituzione): eventuali modifiche apportate alle caratteristiche fisiche e meccaniche del sistema sono soggette ad approvazione da parte dei competenti uffici della DGM.

Si ritiene ammesso l’utilizzo di prolunghe del tubo di scarico (da agganciare all’orifizio del tubo) veicolo fermo e motore in moto: tali prolunghe consentono di smaltire i gas di scarico lontano dalle zone dove operano gli addetti alla movimentazione delle attrezzature installate sul veicolo che non possono funzionare a motore spento (ad es. gru, scale,attrezzature dei veicoli adibiti alla raccolta ed al trasporto dei rifiuti urbani, attrezzature per il lavaggio dei cassonetti dei rifiuti, ecc.)

Sostituzione dei dispositivi silenziatori

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