La risposta a questa domanda trova seguito alla normativa di cui sotto:
Gli organi di sospensione non devono aver subito modifiche senza specifica autorizzazione del costruttore del veicolo; l’eventuale modifica deve essere approvata dai competenti uffici del DTTSIS.
La modifica dell’altezza dal suolo del veicolo può determinare variazioni significative dell’altezza dal suolo di alcuni dispositivi (come ad esempio i dispositivi di illuminazione e segnalazione visiva, dispositivi anti incastro laterali e posteriori), dell’assetto statico e dinamico degli assi e delle sospensioni nonché della posizione dei pneumatici rispetto al passaruota. L’altezza dal suolo è un dato dichiarato dal costruttore del veicolo in sede di omologazione; si ritiene pertanto che eventuali modifiche apportate al sistema di sospensione (altezza, irrigidimento degli elementi elastici o loro sostituzione, ecc.) debbano essere preventivamente autorizzate dal costruttore del veicolo e approvate dai competenti uffici del DTTSIS.
(Fonte: egaf)