Le vetture equipaggiate con impianto GPL avente serbatoio di fabbricazione antecedente alla data del 31 dicembre 2000 sono munite di un apposito certificato indicante anche la data di scadenza dello stesso; Allo scadere dello stesso il proprietario, per non incorrere nelle sanzioni previste dall’art 79 del C.d.s (che si riporta in basso) o aggiorna l’impianto provvedendo alla sostituzione del serbatoio oppure provvede a far rimuovere l’impianto stesso ripristinando l’alimentazione del veicolo alla sola benzina. Quest’ultima operazione avviene sempre previo collaudo presso l’MCTC che aggiorna anche la carta di circolazione.
Dal 1 gennaio 2001 il certificato per serbatoi di GPL non viene più rilasciato in quanto gli stessi risultano omologati ai sensi dei Regolamenti
ECE 67 e ECE 67/01. I serbatoi che rispondono alle norme del Regolamento ECE riportano sulla targhetta (del serbatoio) una marcatura del tipo “Ex 00 0000″ove:
– la “x” è un numero che rappresenta il paese ove è stato omologato (ad es.: per l’Italia “E3”);
– i restanti caratteri rappresentano il numero di omologazione.
– dalla data del collaudo dell’impianto GPL in caso di installazione dello stesso successivamente all’immatricolazione del veicolo;
– dalla data della prima immatricolazione del veicolo, se questo è allestito sin dall’origine con impianto GPL.
Anche in questo caso allo scadere dello stesso il proprietario, per non incorrere nelle sanzioni previste dall’art 79 del C.d.s o aggiorna l’impianto provvedendo alla sostituzione del serbatoio oppure provvede a far rimuovere l’impianto stesso ripristinando l’alimentazione del veicolo alla sola benzina. Entrambe le operazioni avvengono sempre previo collaudo presso l’MCTC che aggiorna anche la carta di circolazione.