A far data dal 01/01/2020 si è data attuazione ai disposti di cui al D.Lgs,. n. 98/2017 e all’art. 103 comma 1 del C.d.S. comportanti per la definitiva esportazione all’estero di autoveicoli, motoveicoli o rimorchi la cancellazione preventiva dall’ANV e dal PRA. 

A far data dal 01/01/2020 i veicoli possono essere cancellati per definitiva esportazione all’estero solo se sono stati sottoposti a revisione con esito “regolare” in data non anteriore a sei mesi dalla richiesta di radiazione.

Ai sensi di quanto prescritto nella nota prot. 17966 del 22/01/2020 del Capo Dipartimento, un veicolo non deve essere sottoposto a nuova revisione ai fini dell’esportazione se:

– è stato sottoposto a visita e prova ai sensi dell’art. 75 del CdS in data non anteriore a sei mesi rispetto alla data di richiesta di cancellazione per esportazione;

– non è ancora scaduto il termine per la sottoposizione alla prima revisione rispetto alla data di prima immatricolazione.

Alla luce di quanto sopra esposto, chi volesse effettuare una revisione anticipata per tali veicoli, non è necessaria la richiesta straordinaria presso l’UMC ma sarà sufficiente presentarsi presso il centro revisioni che dovrà acquisire agli atti una autodichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell’art. 47 del D.lgs. 445/2000 dall’intestatario del veicolo, in merito alla radiazione per esportazione definitiva all’estero.

Per quanto concerne tutte le altre motivazioni di richiesta di anticipo della revisione periodica, si conferma la necessità da parte dell’intestatario del veicolo di presentare richiesta motivata di anticipo alla UMC competente. A seguito dell’autorizzazione della Sezione all’Officina sarà possibile anticipare la revisione periodica di oltre un mese dalla scadenza.